Whistleblowing Policy

Ultimo aggiornamento: 13 luglio 2023

Premessa e contesto di riferimento

Con il D.lgs 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, il legislatore ha approvato la disciplina per la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente pubblico o privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Il citato Decreto, prevedendo una specifica disciplina per la protezione dei segnalanti, mira a incentivare la cooperazione dei lavoratori e, in generale, dei collaboratori degli enti (come infra meglio individuati) per favorire, all’interno di enti pubblici e privati, l’emersione di atti o fenomeni in contrasto con la normativa europea e nazionale.
La nuova disciplina infatti stabilisce per le società che rientrano nel suo ambito di applicazione (ad esempio quelle che abbiano impiegato almeno 50 dipendenti nel corso dell’ultimo anno), da un lato, l’obbligo di istituzione di un canale interno di segnalazione che preveda adeguate garanzie di riservatezza e sicurezza e, d’altro lato, la garanzia di protezione per i segnalanti mediante l’istituzione del divieto di atti di ritorsione e l’imposizione di specifiche sanzioni in caso di violazione della normativa.
Inoltre, la medesima tutela è prevista per chi, a talune condizioni – che saranno di seguito illustrate –, segnala le violazioni tramite il canale di segnalazione esterno istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o per chi effettua divulgazioni pubbliche e denunce all’autorità giudiziaria e contabile.

1. Scopo della Policy Whistleblowing
In conformità alla suddetta normativa, la società Ali Group s.r.l. (di seguito anche la “Società”) ha adottato il proprio canale di segnalazione interna descritto nella presente procedura (di seguito anche “Policy”) che garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Con la presente Policy, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs 24/2023, la Società mette a disposizione informazioni chiare sul suddetto canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché, nei successivi parr. 12 e 13, sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
La presente Policy sarà esposta in bacheca sui luoghi di lavoro e, in modo da essere facilmente visibile, sarà pubblicata sul Portale informatico di seguito descritto utilizzato per l’invio delle segnalazioni e sarà altresì pubblicata in un’apposita sezione del sito web della Società, in modo da essere accessibile anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, rientrano tra le categorie dei possibili segnalanti, infra riepilogate.
Con la presente Policy e l’adozione del canale di segnalazione interna, inoltre, la Società non si limita a implementare strumenti di prevenzione di eventuali condotte illecite, ma intende altresì promuovere una cultura aziendale di contrasto all’illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile di tutti i dipendenti e le terze parti.

2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni
La Società incoraggia i propri dipendenti e le terze parti a segnalare tempestivamente comportamenti che costituiscano o possano costituire una condotta illecita e/o una violazione di legge.
In conformità e nel rispetto delle previsioni del D.lgs 24/2023, i soggetti che posso effettuare una segnalazione sono i seguenti (“Segnalanti”):
• Tutto il personale della Società, compresi i lavoratori a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, in regime di somministrazione o apprendistato o che svolgono prestazioni occasionali
• I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società
• I titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione con la Società che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
• i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società
• i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società
• gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Le Segnalazioni possono riguardare anche fatti conosciuti:
a) prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si precisa che, in conformità alle previsioni del D.lgs 24/2023, la tutela prevista per i Segnalanti da tale normativa, così come descritta alla lett. b) del successivo par. 10 della presente Policy, spetta anche ai seguenti soggetti:
i. ai facilitatori, intendendosi per tali le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo odi parentela entro il quarto grado
iii. ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
iv. agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali la stessa persona lavora, nonché’ agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persone.

3. Materie oggetto delle Segnalazioni
Le misure di protezione previste dalla normativa e descritte alla lett. b) del successivo par. 10 della presente Policy si applicano ai Segnalanti e alle persone indicate al precedente par. 2 della presente Policy se al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo della presente Policy di cui al presente par. 3.

Non sono, quindi, sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio.
Oggetto di segnalazione alla Società devono essere informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea individuate dal D.lgs 24/2023.
Le informazioni sulle violazioni da segnalare possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

In particolare, possono essere oggetto di segnalazione (di seguito, “Segnalazione”) le seguenti violazioni:
a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti seguenti.
b) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che non rientrano nei punti successivi.
c) Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori:
i. contratti pubblici;
ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
iv. sicurezza dei trasporti;
v. tutela dell’ambiente;
vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
viii. salute pubblica;
ix. protezione dei consumatori;
x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
d) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE.
e) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
f) Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

4. Fatti che NON possono essere oggetto di Segnalazione
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente Policy e quindi NON possono essere oggetto di Segnalazione le seguenti circostanze:
a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore
b) le segnalazioni di violazioni che siano già disciplinate in via obbligatoria da specifiche normative indicate dal D.lgs 24/2023 e che quindi non rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo decreto (ad esempio, il settore bancario e di intermediazione finanziaria)
c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

5. Elementi da includere nella Segnalazione
La Società invita i Segnalanti ad effettuare Segnalazioni che siano il più possibile circostanziate così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
• la descrizione del fatto
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6. Il Portale per le Segnalazioni Whistleblowing
La Società ha adottato il proprio canale di segnalazione interna mettendo a disposizione un Portale on-line a libero accesso da parte dei soggetti destinatari della presente Policy, appositamente dedicato per le Segnalazioni whistleblowing (di seguito “Portale”) e che, garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Il Portale è raggiungibile tramite il seguente link https://gruppoali.integrityline.com/ pubblicato anche sul sito internet aziendale.

7. Modalità di invio delle Segnalazioni
Il Segnalante può inviare le proprie Segnalazioni mediante le funzionalità messe a disposizione sul Portale e di seguito descritte, che, nel rispetto dei prescritti requisiti di riservatezza, consentono sia di inviare una Segnalazione in via telematica tramite il Portale stesso, sia di registrare un messaggio vocale. Il Segnalante potrà altresì richiedere di effettuare la Segnalazione in un incontro da fissarsi entro un termine ragionevole. In tale ultimo caso, si invita il Segnalante a fare richiesta dell’incontro mediante le funzionalità del Portale, al fine di garantirne la riservatezza.
L’accesso al Portale è soggetto alla politica “no-log” al fine di impedire l’identificazione del Segnalante che intenda rimanere anonimo. Tuttavia, se si effettua una Segnalazione tramite dispositivi aziendali o tramite dispositivi connessi alla rete aziendale, potrebbe essere possibile l’identificazione del punto di accesso al portale (indirizzo IP).

Pertanto, se si vuole effettuare una Segnalazione anonima, occorre procedere come segue:
– Non effettuare la segnalazione da un PC o dispositivo fornito dall’azienda
– Non usare un PC o dispositivo connesso alla rete intranet aziendale
– Accedere al sistema di segnalazione direttamente copiando o scrivendo l’indirizzo URL in un browser Internet piuttosto che cliccando su un link
– Non fornire i propri dati personali.
La Società suggerisce di inviare una Segnalazione fornendo i propri dati di contatto al fine consentire ai Gestori della Segnalazione di acquisire eventuali ulteriori informazioni e svolgere quindi le indagini in modo proficuo.
Quando il Segnalante effettua una segnalazione tramite il Portale, il sistema gli fornisce il numero della segnalazione assegnato al Caso (“ID Caso”), che viene generato automaticamente dal sistema stesso e gli richiede di creare una password specifica per il caso segnalato. Il numero di segnalazione e la password serviranno al Segnalante per accedere al canale di comunicazione sicuro del Portale e alle successive comunicazioni riguardanti la Segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento. Il Portale permette, infatti, di instaurare una comunicazione sicura tra segnalante e ricevente assicurando, su volontà del segnalante, l’anonimato.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite il Software del Portale il Segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare rispettando i requisiti richiesti.
In particolare, dopo aver effettuato l’accesso al Portale, il Segnalante dovrà selezionare il riquadro “Inviare una segnalazione” e indicare l’area aziendale interessata a cui intende inviare la Segnalazione. Successivamente il Segnalante potrà indicare l’oggetto della Segnalazione selezionandolo tra le opzioni disponibili, descrivere i fatti che intende segnalare e allegare eventuale documentazione.
Una volta compilato il questionario, il Segnalante potrà scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima (come sopra indicato) o se in alternativa fornire i propri dati identificativi e di contatto (telefono e email).
Se il Segnalante trasmette la Segnalazione utilizzando il sistema di messaggistica vocale registrata, la voce verrà automaticamente mascherata e sarà resa irriconoscibile tramite apposito software. Previo consenso del Segnalante, la Segnalazione così acquisita sarà documentata mediante registrazione tramite apposita funzionalità del Portale che ne consente la conservazione e l’ascolto.
Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

8. Gestione della Segnalazione
La Società ha adottato la seguente modalità di gestione delle Segnalazioni, tenuto conto dell’articolazione dell’organizzazione aziendale in distinte Divisioni operative, ciascuna autonoma con riferimento ad una determinata linea di business/prodotto ed alla relativa organizzazione interna.
Le Segnalazioni inviate tramite il Portale sono ricevute, per ciascuna Divisione, dai seguenti soggetti all’interno dell’organizzazione, specificamente formati dalla Società, sia in materia di whistleblowing sia con riguardo alle connesse ricadute in materia di privacy, e autorizzati dalla Società stessa alla gestione del canale e delle Segnalazioni. La Società garantisce che tali soggetti (di seguito “Gestori”) operino in autonomia e con garanzie di indipendenza nello svolgimento di tali mansioni.

Elenco Gestori delle Segnalazioni in Ali Group s.r.l.:
Divisione Gestore/i
Ali Group S.r.l. – Div. Corporate HR Director
Ali Group S.r.l. – Div. Alicontract General Manager
Ali Group S.r.l. – Div. Grandimpianti Responsabile Funzione Sicurezza nei cantieri / supporto IT
General Manager
Ali Group S.r.l. – Div. OEM Finance Director
General Manager
Ali Group S.r.l. – Div. Cottura & Refrigerazione:
-Lainox
-Friulinox
-Mareno
-Silko
-Olis/Baron
-Hiber/Polaris
-Ali Parts
Responsabile della Gestione del Personale
General Managers
Ali Group S.r.l. – Div. Carpigiani HR Director
General Manager
Ali Group S.r.l. – Div. Comenda Responsabile Amministrativo
Controller
General Manager
Ali Group S.r.l. – Div. Grandimpianti ILE Responsabile After Sales Service
General Manager
Ali Group S.r.l. – Div. Ambach Responsabile amministrativo
General Manager
Ali Group S.r.l. – Div. Dihr/Kromo Resp. Qualità, IT, Sicurezza e Salute luogo di lavoro
Gestore del personale
General Manager
Ali Group S.r.l. – Div. Esmach Financial Manager
Senior accountant and HR specialist
General Manager

I suddetti Gestori, ciascuno per la propria Divisione, gestiscono l’istruttoria della Segnalazione che riguarda esclusivamente la propria Divisione di appartenenza. In ogni caso, la Segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello sopra indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Nello svolgimento di tale attività gestoria, ciascun Gestore:
a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni;
c) dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
d) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.
Nell’ipotesi in cui dovessero emergere situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi al momento della ricezione della segnalazione da parte del Gestore, la gestione della Segnalazione sarà in carico al preposto della Divisione e/o, a seconda dei casi, all’Amministratore Delegato, anch’essi specificamente formati ed autorizzati ora per allora dalla Società alla gestione delle Segnalazioni.
Inoltre, il preposto di ciascuna Divisione potrà accedere alle informazioni di ciascuna Segnalazione al fine di verificare che le Segnalazioni siano diligentemente prese in carico e gestite dal Gestore assegnato e, in caso di mancata o inidonea attivazione di quest’ultimo, sollecitare il Gestore stesso o avocarne a sé la gestione.
I Gestori sono altresì competenti per fornire le informazioni sull’utilizzo del canale di Segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, così come descritto nella presente policy, nonché, anche mediante rinvio a quanto previsto nei successivi parr. 12 e 13, a fornire informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

9. Istruttoria e Riscontro
Una volta ricevuta la Segnalazione, il Gestore, come sopra individuato, procede preliminarmente a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l’ammissibilità.
All’esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, il Gestore archivia la segnalazione poiché improcedibile.
La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:
a) contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente
b) Segnalazione riguardante materie non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa whistleblowing
c) l’assenza dei presupposti per l’effettuazione della Segnalazione con particolare riferimento alla persona del Segnalante;
d) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.
Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il sistema di comunicazione sicura del Portale, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
Una volta valutata l’ammissibilità della Segnalazione, i soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Le attività di indagine nel corso dell’istruttoria verranno svolte nel rispetto dell’obbligo di riservatezza dell’identità del Segnalante meglio descritto nel paragrafo successivo della presente Policy.
In tale fase, qualora necessario per l’accertamento dei fatti segnalati, potrà essere condiviso l’oggetto della segnalazione e richiesto il supporto di altre funzioni, sempre mantenendo e garantendo la riservatezza dell’identità del Segnalante.
Al termine dell’istruttoria, il Gestore prepara un report finale contenente almeno:
● i fatti accertati;
● le evidenze raccolte;
● le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.
Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Gestore – sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente policy – attiva i responsabili aziendali di riferimento per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e\o correttive.
Nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo seguente, trasmette inoltre l’esito dell’istruttoria alla funzione competente per l’eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.
In ogni caso, all’esito dell’istruttoria, e comunque entro il sopra indicato termine di 3 (tre) mesi, il Gestore fornisce un riscontro al Segnalante relativo al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, dando conto dell’azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell’esito delle indagini e delle eventuali misure adottate o da adottare.
Qualora dall’attività istruttoria emerga l’esigenza di tutelare i diritti della Società innanzi all’autorità giudiziaria, il Gestore riferirà al legale rappresentante affinché questi possa assumere le determinazioni del caso.

10. Tutela del Segnalante
L’intero processo deve garantire la riservatezza dell’identità del Segnalante sin dalla ricezione della Segnalazione e in ogni fase successiva.
A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del Segnalante non anonimo, prevedendo:
a. la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante;
b. il divieto di ritorsione nei confronti del Segnalante.

a) Obbligo di riservatezza
L’identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dal Gestore di riferimento, competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzato e istruito a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il Portale garantisce inoltre la riservatezza dell’identità del Segnalante anche mediante strumenti di crittografia e mascheramento della voce per i messaggi vocali. Le credenziali assegnate dal sistema per accedere alla casella sicura di comunicazione con il Gestore sono conosciute solo dal Segnalante. Solo il Gestore può accedere al contenuto della Segnalazione.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Analogamente, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna la rivelazione dell’identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, si potrà rivelare l’identità del Segnalante solo previa acquisizione del consenso espresso dello stesso.
In entrambi i suddetti casi, oltre all’acquisizione del consenso del Segnalante, sarà dato comunque avviso al Segnalante stesso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.
La Società tutela l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante. Resta salvo il diritto della Società di denuncia dei fatti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

b) Divieto di ritorsione
La Società assicura al Segnalante la protezione contro ogni atto di molestia, ritorsione o discriminazione per motivi legati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione fatta in buona fede. È vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione nei confronti sia del Segnalante sia delle persone indicate nell’ultimo par. del precedente par. 2 della presente Policy.
Si intende per ritorsione, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Gli atti di ritorsione conseguenti ad una Segnalazione sono comunque nulli.
La tutela prevista dalla normativa e riportata nel presente paragrafo si applica anche alle Segnalazioni anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.
Qualora fosse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente lettera b) non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
I Segnalanti e le persone indicate nell’ultimo paragrafo del precedente par. 2 delle presenti Policy possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di sua competenza.

11. Trattamento dati e conservazione delle Segnalazioni
Il trattamento dei dati personali degli interessati (Segnalanti, persone indicate all’ultimo paragrafo del precedente par. 2 della presente Policy, persona coinvolta, persone menzionate nella Segnalazione) ai fini della gestione delle Segnalazioni è effettuato dalla Società, quale Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento 679/2016 (GDPR).
Il trattamento sarà condotto nel rispetto del principio di minimizzazione e, pertanto, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 24/2023, esclusivamente dai Gestori, quali soggetti espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare per la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell’art. 29 del GDPR, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR.
La Società ha inoltre provveduto ad effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati con riferimento ai trattamenti connessi alla gestione delle Segnalazioni e ha quindi individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

Inoltre, la Società ha provveduto a disciplinare il rapporto con il fornitore del Portale informatico ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei suddetti obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.
Per maggiori dettagli in merito al trattamento dei dati, si rinvia all’informativa privacy completa, pubblicata per tutti gli interessati (ivi compresa la persona segnalata) sul Portale e disponibile al seguente link: https://gruppoali.integrityline.com/app-page;appPageName=Privacy%20policy.
Tale informativa viene in ogni caso fornita al Segnalante sul Portale nel processo per l’invio della Segnalazione, prima dell’invio della stessa.

12. Informazioni in merito al canale di segnalazione esterna istituito presso l’ANAC
ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le Segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all’ANAC quale unico ente competente alla loro gestione. Il portale informatico per l’invio delle Segnalazioni esterne ad ANAC è disponibile al seguente al link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing e le istruzioni per inviare le Segnalazioni e tutte le informazioni sulla procedura e la gestione delle Segnalazioni da parte dell’autorità sono disponibili al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione.

13. Condizioni per l’effettuazione della Segnalazione esterna
Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo le modalità stabilite nella presente Policy e la stessa non ha avuto seguito;
c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

14. Formazione e comunicazione
La formazione e la comunicazione sono elementi fondamentali per l’effettiva implementazione ed applicazione della Policy. A tal riguardo la Società si impegna a garantire che il Segnalante sia messo a conoscenza delle disposizioni incluse nella Policy e ad erogare programmi di formazione riguardanti la Policy stessa per tutti i dipendenti.

15. Aggiornamento della Policy
La Policy e il Portale saranno oggetto di aggiornamento periodico in modo da assicurare il costante allineamento alla normativa e in ragione dell’evoluzione dell’operatività e organizzazione aziendale.

woman reaching into commercial beverage-air fridge.

We Are Where You Are

Wherever you go in the world, Ali Group is there with you, to help you provide the best foodservice solutions for your customers.

Get in Touch